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      Consulenze Tecniche di Parte (CTP) nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) sulle capacità genitoriali, affidamento e collocamento di minori

       La nostra equipe di psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti (vedi) è in grado di offrire una risposta alla richiesta di CTP (Consulenti Tecnici di Parte) in caso di CTU sull’affidamento e collocamento di minori nell’ambito di separazioni giudiziali.

      Le CTU su affidamento e collocamento di minori nell’ambito di separazioni giudiziali

      In Italia da più di due decenni si riscontra un aumento dei casi di separazione e divorzio. Sempre più spesso quindi l’Autorità Giudiziaria è chiamata a intervenire per prendere importanti decisioni riguardanti i figli minorenni della coppia che si separa.

      Il Tribunale interviene quando non c’è accordo tra genitori separati sull’affidamento o il collocamento dei propri figli. In alcuni casi, con argomenti diversi e non sempre riscontrabili, uno dei genitori, o perfino entrambi, mettono in discussione la capacità genitoriale dell’altro. In questi casi (art. 61 c.c.) il Giudice può nominare un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio), ovvero un esperto, che ha una formazione psicologica o psichiatrica e una formazione o esperienza in area giuridica ponendogli un quesito che di solito ha a che vedere con le capacità genitoriali, la situazione ambientale, eventuali specifiche criticità e la soluzione più serena e più adatta per i figli al fine di garantirne la serenità e il sano sviluppo psico-fisico.

      Nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, è previsto che ogni decisione inerente i figli avvenga nell’esclusivo interesse dei minori.
      Il CTU svolgerà una serie di accertamenti, che prevalentemente consistono in colloqui clinici con i coniugi, i minori e le figure significative della famiglia, e, se il caso, somministrerà anche dei test.
      Si tratta di un procedimento in cui si ha ogni cura verso i minori, la cui durata è prevista da un apposito decreto del giudice e che di solito si può stimare in un periodo di alcuni mesi.

      Il CTU ha per definizione un ruolo super partes ovvero, per semplicità si può considerare il consulente del Giudice.

      Il Consulente Tecnico di Parte (CTP): chi è

      Quando il giudice chiede a un esperto una consulente tecnica, è diritto delle parti nominare periti di loro fiducia (CTP – Consulente Tecnico di Parte) (Art. 225 c.p.p.).

      Il CTP è un “tecnico” di formazione simile a quella del CTU che rappresenta le parti (il padre o la madre dei minori coinvolti). Il CTP si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, con il proprio cliente e con eventuali consulenti di parte avversa.

      Ha diritto di visionare tutta la documentazione e di presenziare a tutti i lavori peritali e può chiedere che vengano effettuati approfondimenti specifici.

      Svolge una funzione collaborativa con il CTU proponendo riflessioni cliniche spesso utili alla risposta ai quesiti di consulenza e una seconda funzione di controllo su tutte le operazioni peritali nell’interesse dei minori e della parte che rappresenta.

      Il CTP verifica che la metodologia sia coerente con il quesito posto dal Giudice, che venga seguita in modo scientificamente corretto e che le valutazioni siano motivate.

      Inoltre i CTP che collaborano con il nostro Istituto interagiscono sempre e in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia che durante la CTU stessa, permettendogli di comprendere al meglio l’andamento della perizia e di esporre la propria posizione e i contenuti rilevanti.

      La funzione di sostegno che svolge il CTP è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale ma anche emotivo.

      Il Consulente Tecnico di Parte in dettaglio: come opera

      Il CTU e i CTP concordano sulla metodologia dell’indagine (chi convocare, quando, che test utilizzare, ecc.).

      Il CTP affianca il proprio cliente durante tutti i lavori peritali.

      In qualunque momento della CTU il CTP può proporre, verbalmente o per iscritto osservazioni o istanze al CTU, che, se richiesto dovranno essere agli atti delle operazioni.

      Può lavorare con il suo cliente anche al di fuori dei lavori peritali.

      Al termine di lavori peritali il CTP presenta una relazione in cui propone osservazioni sulla relazione del CTU. Tale relazione verrà obbligatoriamente allegata agli atti del procedimento. Il CTP commenterà e proporrà in tale relazione eventuali alternative alle conclusioni del CTU, spiegandone le ragioni sul piano clinico, ad esempio attraverso l’analisi e interpretazione del materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU.

      Il giudice può così prendere in esame le eventuali alternative che il CTP propone.

      I CTP non prestano giuramento e concordano il loro compenso con la parte che ha affidato l’incarico.

      Contatti

      Istituto Milanese di Psicologia Giuridica

      Direttore Scientifico Mauro Vittorio Grimoldi

      Via Ausonio 6, Milano (MM S. Ambrogio)
      (Guarda la mappa su Google)

      Tel.: +39 3394844313

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      Email: segreteria@psicologiagiuridicamilano.it