“L’unica capace di giudicare è la parte in causa, ma essa, come tale, non può giudicare. Perciò nel mondo non esiste la vera possibilità di giudizio, ma solo un riflesso.”
Franz Kafka

Psicologo Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Cosa può fare il Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Svolge una funzione collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” spesso esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative nell’interesse del proprio cliente e delle quali il CTU potrà tenere conto.

Svolge una funzione di controllo sulle operazioni peritali, sempre nell’interesse della parte che rappresenta. Il CTP verifica che la metodologia sia coerente con il quesito posto dal Giudice, che venga seguita in modo scientificamente corretto e che le valutazioni siano motivate.

In situazioni particolari è chiamato a privilegiare alla funzione collaborativa una funzione critica quando debba segnalare situazioni di grave pregiudizio per i minori o per la propria parte, o richiedere che il CTU venga chiamato a chiarimenti o a confronto di fronte al Giudice.

Evita per quanto possibile che si creino meccanismi di conferma e propone ipotesi alternative nell’interesse del proprio cliente. In questo senso, una situazione certamente peculiare è quella in cui viene nominato un solo CTP, il che costituisce un svantaggio quasi incolmabile; procedere in questo caso senza un proprio CTP è una situazione certamente da evitare.

Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo, essendo coinvolti i figli. Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.

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      Il Consulente Tecnico di Parte nei casi di separazione o divorzio dei coniugi

      Quando il giudice chiede a un esperto una consulente tecnica, è diritto delle parti nominare periti di loro fiducia (CTP – Consulente Tecnico di Parte) (Art. 225 c.p.p.).

      Il CTP a questo punto si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, e con il proprio cliente.

      Il Consulente Tecnico di Parte ha diritto di visionare tutta la documentazione e di presenziare a tutti i lavori peritali e può chiedere che vengano effettuati approfondimenti specifici. E’ un atto abbastanza frequente di rispetto e cortesia professionale tra CTU e CTP concordare sulla metodologia dell’indagine (chi convocare, quando, che test utilizzare, ecc.) al principio del percorso. Il CTP affianca il proprio cliente durante tutti i lavori peritali. Deve cercare di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti.

      In qualunque momento il CTP può proporre, verbalmente o per iscritto osservazioni o istanze al CTU, che, se richiesto dovranno essere agli atti. Può lavorare con il suo cliente anche al di fuori dei lavori peritale promossi dal CTU, con il limite che gli è vietato incontrare i figli minorenni.

      Al termine di lavori peritali il CTP presenta una relazione in cui propone osservazioni sulla relazione del CTU. Tale relazione verrà allegata agli atti. Qui un CTU “sufficientemente buono” sinteticamente commenterà e proporrà eventuali alternative alle conclusioni del CTU, spiegandone le ragioni sul piano clinico, ad esempio attraverso l’analisi e interpretazione del materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU.

      Il giudice può così prendere in esame le eventuali alternative o obiezioni che il CTP ha mosso all’operato del CTU. Il CTP può anche fare rilevare anomalie sul metodo utilizzato, le conclusioni raggiunte e sulla correttezza scientifica e perfino deontologica del CTU.

      I CTP non prestano giuramento e concordano il loro compenso con la parte che ha affidato l’incarico.

      Affidamento e collocamento di minori dopo una separazione

      A fronte di un aumento dei casi di separazione e divorzio aumentano proporzionalmente anche i casi in cui l’Autorità Giudiziaria è chiamata a intervenire per prendere importanti decisioni riguardanti i figli minorenni della coppia che si separa.

      Il Tribunale interviene quando non vi è accordo tra i coniugi sull’affidamento o il collocamento dei minori. Vi sono inoltre casi in cui viene messa in questione la capacità genitoriale di uno o di entrambi i coniugi. In questi casi (art. 61 c.c.) il Giudice nomina un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio), ovvero un esperto che ha il compito di chiarire aspetti tecnici che possono essere di varia natura (ci sono, per capirci, c.t.u. ingegneri, medici, architetti, ecc.).
      In caso di affidamento e collocamento di minori tipicamente il c.t.u. ha una formazione psicologica o psichiatrica e una formazione o esperienza in area giuridica.
      Nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, è previsto che ogni decisione inerente i figli avvenga nell’esclusivo interesse dei minori.
      Il giudice pone al CTU un quesito che di solito ha a che vedere con le capacità genitoriali, la situazione ambientale, eventuali specifiche criticità e la soluzione più serena e più adatta per i figli al fine di garantirne la serenità e il sano sviluppo psico-fisico.
      Il quesito orienta il lavoro del CTU e dovrebbe rappresentare il limite da non superare con valutazioni estranee al quesito stesso.
      Al fine di rispondere al quesito il CTU svolgerà una serie di accertamenti, che prevalentemente consistono in colloqui clinici con i coniugi, i minori e le figure significative della famiglia, e, se il caso, somministrerà anche dei test.
      Si tratta di un procedimento in cui si ha ogni cura verso i minori, la cui durata è prevista da un apposito decreto del giudice e che di solito si può stimare in un periodo di alcuni mesi.

      Il CTU ha per definizione un ruolo super partes ovvero, per semplicità si può considerare il consulente del Giudice.